Minori: espatrio all’amatriciana

Problemi per i genitori con figli minori che hanno deciso di andare in vacanza all’estero.

L’articolo 10 del decreto legge n. 70,  promulgato con sventurato tempismo il 13 maggio scorso, cioè proprio all’inizio delle vacanze estive, ha cambiato le norme sul rilascio delle carte d’identità per i minori. Le nuove disposizioni hanno abolito il limite minimo di età per il rilascio, che era stabilito a 15 anni, e ha fissato nuovi termini di validità. Per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni mentre tra i 3 e i 18 anni la validità è di 5 anni.

Per chiedere  il rilascio della carta d’identità il minore dovrà presentarsi negli uffici comunali, insieme ad entrambi i genitori e con tre foto tessera. Se uno dei due genitori non può essere presente, dovrà comunque far pervenire una dichiarazione firmata di assenso all’espatrio e copia di un documento di identità.

Fin qui nessun problema, anzi, è il primo passo per mandare in pensione il “lasciapassare”, finora molto utilizzato per i minori benché non accettato da tutti i paesi. Ma le cose non sono così semplici. La legge infatti prevede che:
… Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati …”
Peccato però che l’attuale carta d’identità non preveda uno spazio per l’indicazione dei nominativi dei genitori; e nemmeno è stato previsto un nuovo modello. Come fare allora?

In attesa che il legislatore si ricordi di risolvere anche questo problema e chiarisca come applicare le nuove disposizioni, bisogna arrangiarsi.
Ovviamente questa normativa, complice il poco tempo da cui è in vigore,  è ancora poco conosciuta persino dagli addetti ai  lavori, per cui la confusione è grande. C’è chi dice che il documento con l’indicazione dei genitori deve essere fatto per tutti i minori,  anche  per quelli di età superiore ai 14 anni; chi vuole uno stato di famiglia; chi vuole il certificato di nascita da allegare anche al lasciapassare, nel quale di solito sono già indicati i genitori; chi parla di generiche dichiarazioni dei genitori.

La cosa migliore, per ora, è seguire i consigli del Ministero dell’Interno che con la circolare n. 15 del 26/5/2011 suggerisce alle autorità competenti di informare i genitori sull’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul figlio minore, per esempio un certificato di nascita con l’indicazione della paternità e maternità, da allegare alla nuova carta d’identità e da mostrare ai controlli di frontiera.

Per chi ha previsto, invece, di recarsi in paesi per i quali la carta d’identità non è sufficiente come documento di espatrio, ricordiamo  che da novempre 2009 è  previsto l’obbligo del passaporto individuale per i minori di qualsiasi età.

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Author: Redazione

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